(massima n. 1)
Come si evince chiaramente dall'art. 298 c.p.p. e, segnatamente, dal comma secondo di tale disposizione (per il quale la misura cautelare non č sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione), č da ritenere possibile in linea di principio la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354/75 e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni connaturali alla misura alternativa e alla misura cautelare, la effettiva compatibilitā fra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare. (Nella specie, sulla base di tali principi, č stata affermata la compatibilitā tra affidamento in prova al servizio sociale e misura cautelare degli arresti domiciliari).