(massima n. 1)
La liberazione condizionale può, in linea di principio, essere concessa anche a soggetto che sia sottoposto, per altri fatti, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dovendosi solo verificare (indipendentemente dalle altre condizioni previste dalla legge), se, in concreto, vi sia o meno incompatibilità fra le limitazioni dipendenti dalla libertà vigilata (da applicarsi in conseguenza della liberazione condizionale) ed il rispetto, ritenuto dalla legge preminente, della misura cautelare; ciò in linea con il principio della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione di pena in regime di misure alternative alla detenzione, affermato dall'art. 298, comma 2, c.p.p.