(massima n. 1)
Qualora il tribunale della libertą, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applichi la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato prescritto dall'art. 289, comma 2, c.p.p. (come modificato dall'art. 2 L. 16 luglio 1997, n. 234), verificandosi, in mancanza, la nullitą generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p. per violazione dei diritti della difesa.