(massima n. 1)
Come si desume chiaramente dall'art. 298 c.p.p., e segnatamente dal secondo comma di tale disposizione (per il quale la misura cautelare non č sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione), č da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario) e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni tipiche, rispettivamente, delle misure cautelari e delle misure alternative, l'effettiva compatibilitā fra le une e le altre, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, delle misure cautelari.