(massima n. 1)
Il divieto della cosiddetta «contestazione a catena», anche nell'attuale formulazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., trova applicazione soltanto quando si verta in ambito di unico procedimento e non quando si tratti di procedimenti diversi, ancorché affidati allo stesso giudice o, a maggior ragione, pendenti davanti a diverse autoritą giudiziarie. *