(massima n. 1)
La norma contenuta nell'ultima parte dell'art. 297, comma terzo, c.p.p., secondo la quale «la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma» deve intendersi riferita a fatti emersi nell'ambito di un unico procedimento penale, nella fase delle indagini preliminari e non in quella propriamente processuale, che ha inizio in seguito al decreto che dispone il giudizio, giacché la norma tende a sanzionare proprio il fatto che da un unico procedimento in indagini preliminari si dia luogo a pił ordinanze cautelari e a pił decreti che dispongono il giudizio relativamente a fatti che erano emersi dagli atti gią al momento in cui era stato disposto il primo rinvio a giudizio.