(massima n. 1)
Alla stregua della vigente formulazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., pur dovendosi in linea di principio ritenere che la disciplina ivi contenuta in materia di c.d. «contestazioni a catena» trovi applicazione soltanto nell'ambito di un medesimo procedimento, deve ammettersi la possibilitą di una deroga quando, ad iniziativa del pubblico ministero, dall'unico procedimento vengano separate le indagini concernenti taluni fatti, poiché in tal caso l'organo procedente conosce ed č in grado di valutare unitariamente le notizie di reato oggetto dei procedimenti separati e deve impedirsi che la separazione possa essere utilizzata per eludere il divieto di artificioso frazionamento dei provvedimenti custodiali onde protrarne la durata.