(massima n. 1)
In tema di divieto di «contestazioni a catena», di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., il termine al quale riferire la «desumibilitą dagli atti» č diverso a seconda che in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare sia o meno intervenuto il rinvio a giudizio, al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare. Nella prima ipotesi (seconda parte dell'art. 297, comma 3), la desumibilitą dagli atti deve farsi risalire ad epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio; nella seconda ipotesi (prima parte dell'art. 297 comma 3), invece, la desumibilitą dagli atti, deve essere riferita ad epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare. In ogni caso, non comporta la retrodatazione del termine di custodia l'acquisizione agli atti, entro i limiti temporali indicati dalle citate disposizioni, della mera notizia del fatto-reato, essendo invece indispensabile che sussistano i presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare.