(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 297 c.p.p., in tema di misura cautelare, prevede espressa deroga alla regola generale in tema di computo dei termini, di cui all'art. 172 c.p.p. Infatti nel caso dell'art. 297 i termini sono correlati al pregiudizio arrecato alla libertā dell'indagato, per cui non č possibile ritenere che la custodia decorra dal giorno successivo alla sua applicazione, perché la sua efficacia č in atto al momento dell'esecuzione della misura e da quel momento decorrono i termini per gli adempimenti relativi all'esercizio di attivitā implicanti il passaggio di fase.