(massima n. 1)
Le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, tra le quali rientra quella prevista dal terzo comma dell'art. 297 c.p.p. che disciplina il caso in cui siano emessi pił provvedimenti che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto , si risolvono in vizi processuali che non intaccano l'intrinseca legittimitą dell'ordinanza, ma agiscono sul diverso piano dell'efficacia della terza misura, per cui devono essere dichiarati nell'ambito di un procedimento appositamente promosso con l'istanza di revoca ex art. 306 c.p.p.