(massima n. 1)
Il divieto della cosiddetta contestazione a catena, di cui al terzo comma dell'art. 297 c.p.p., trova applicazione nel senso che la unificazione e retrodatazione dei termini di decorrenza delle misure cautelari si applica per le misure relative agli stessi fatti, ovvero per le misure relative a fatti diversi legati da connessione qualificata, quando questi siano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza cautelare. Questa disciplina garantista č derogata per fatti-reato diversi uniti da connessione qualificata, quando questi fatti non siano desumibili dagli atti stessi esistenti prima del rinvio a giudizio disposto per il primo fatto reato con cui intercorre la connessione. Il termine temporale di riferimento č diverso per le due ipotesi, identificandosi per la prima ipotesi nella prima ordinanza cautelare e per la seconda ipotesi nel decreto dispositivo del rinvio a giudizio.