(massima n. 1)
Agli effetti di quanto previsto dall'art. 297, comma 3, c.p.p., fra reato associativo e singoli reati fine non č ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione e meno ancora della connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via generica. Tale vincolo potrą ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia gią individuato uno o pił specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. (Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso in ordine alla quale si deduceva, agli effetti cautelari, una sorta di «presunzione di continuazione» rispetto ai reati fine).