(massima n. 1)
Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga notificato a pił parti, utilizzandosi un originale per la notifica ad una parte ed altro originale per la notifica alle altre parti, ed entrambi gli originali, conformi fra loro e recanti la procura a margine con la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore, vengano depositati, la sussistenza della sottoscrizione del difensore solo su uno degli originali rende irrilevante la circostanza che essa manchi invece sull'altro, posto che, essendo il ricorso per cassazione contro una determinata sentenza nei confronti di pił parti un atto unitario, la firma su uno dei due (conformi) originali usati per la notificazione realizza il requisito della sottoscrizione del difensore richiesto dalla legge, in quanto vale a rimuovere ogni dubbio sulla provenienza dell'atto da quel difensore con riferimento a tutte le parti destinatarie della notificazione (principio affermato dalle Sezioni Unite a seguito di rilievo d'ufficio della suddetta situazione, non essendosi costituite le parti destinatarie della notificazione ed essendo impossibile accertare se la sottoscrizione figurasse sulle copie notificate).