(massima n. 1)
In tema di c.d. contestazione a catena la disciplina prevista dall'art. 297, terzo comma, c.p.p. è applicabile, oltre che alle ipotesi espressamente previste, anche a quelle relative a fatti diversi, ancorché non in rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, primo comma, lett. b) e c) c.p.p., sempre che di detti fatti diversi si accerti in modo incontestabile che, al momento della emissione del primo provvedimento, a disposizione dell'autorità giudiziaria vi erano già idonei indizi di colpevolezza. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere per la quale è stato escluso il divieto della contestazione a catena allorché anche dopo l'arresto eseguito in esecuzione di provvedimento cautelare coercitivo, sia patologicamente persistito il legame associativo).