(massima n. 1)
Con l'introduzione del nuovo comma terzo dell'art. 297 c.p.p., per effetto dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, il legislatore ha esteso l'ambito del divieto della cosiddetta contestazione a catena, ai fini della decorrenza del termine iniziale della custodia cautelare, oltre che allo stesso fatto, anche a fatti diversi da quello per il quale sia stata emessa la prima ordinanza custodiale, alle condizioni: a) che essi siano stati commessi anteriormente a detta ordinanza; b) che risultino connessi al fatto per il quale č stata emessa la prima ordinanza, essendo configurabile il concorso formale, la continuazione o il nesso teleologico; c) che essi siano desumibili dagli atti prima che sia disposto il rinvio a giudizio per il fatto oggetto della originaria ordinanza cautelare.