(massima n. 1)
L'intervenuta declaratoria di nullitą del decreto che ha disposto il giudizio non incide sulla sua idoneitą a produrre comunque gli effetti di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., per cui deve in ogni caso farsi ad esso riferimento ai fini della verifica in ordine alla desumibilitą o meno dagli atti, prima della sua emanazione, di fatti per i quali sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare e che si assumano connessi con altri per i quali sia stata in precedenza emessa analoga ordinanza.