(massima n. 1)
La norma di cui al terzo comma dell'articolo 297 c.p.p. non trova applicazione nel caso in cui la cosiddetta «contestazione a catena» abbia per oggetto il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso ed i cosiddetti reati fine, perché il delitto previsto dall'articolo 416 bis c.p. si commette al momento della affiliazione al sodalizio, mentre i reati fine vengono ideati ed attuati successivamente, senza il vincolo rigidamente previsto dall'articolo 12, primo comma, lett. c) c.p.p. Ed invero, la natura permanente dell'associazione e la sua preesistenza rispetto ai singoli episodi criminali, impedisce di collegare fra di loro i reati in modo tale da poter sostenere che questi ultimi siano compiuti per eseguire il reato associativo. Ne consegue che la contestazione del reato associativo, anche se effettuata successivamente rispetto ai singoli reati, non determina, ai fini della custodia cautelare, l'effetto indicato dall'articolo 297, terzo comma, c.p.