(massima n. 1)
L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, per fatti diversi e anteriori a quelli oggetto di altro provvedimento restrittivo, viola il divieto delle «contestazioni a catena» solo se tra i fatti sia stata accertata in concreto la connessione indicata nell'art. 12, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. (Fattispecie nella quale la Corte, facendo applicazione del principio, ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare disposta dal Gip per decorrenza del termine massimo stabilito per la fase delle indagini preliminari, calcolato dalla esecuzione della prima ordinanza, per violazione del divieto delle «contestazioni a catena» di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p. ed aveva ritenuto allo scopo sufficiente il solo fatto in sč della unicitą della fonte probatoria.