(massima n. 1)
Qualora nei confronti dello stesso soggetto siano state emesse ed eseguite pił ordinanze di custodia cautelare per reati diversi, l'intervenuta assoluzione dell'imputato del reato cui si riferisce taluna di dette ordinanze non incide sulla perdurante applicabilitą sussistendone gli altri presupposti della disciplina dettata dall'art. 297, comma 3, c.p.p. in materia di decorrenza dei termini di custodia cautelare. Tale decorrenza rimane pertanto quella individuabile sulla base di detta disciplina, nulla rilevando neppure che, medio tempore, la misura sia stata mantenuta per il solo reato per il quale č stata poi pronunciata assoluzione e che tale reato fosse pił grave dell'altro ancora sub judice per il quale sia invece intervenuta condanna non definitiva, fermo restando, naturalmente, che a tale condanna deve farsi esclusivo riferimento per la determinazione del termine concretamente applicabile.