(massima n. 1)
In tema di divieto di contestazioni a catena (art. 297, comma 3, c.p.p.), l'individuazione del momento di desumibilitą dagli atti degli elementi idonei a costituire presupposto per l'emissione della successiva ordinanza cautelare in epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio presuppone che, in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare, sia intervenuto il rinvio a giudizio al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, seconda parte, c.p.p.). Qualora, invece, il rinvio a giudizio non sia intervenuto, la desumibilitą dagli atti deve sussistere (art. 297, comma 3, prima parte, c.p.p.) al momento di emissione della prima ordinanza cautelare.