(massima n. 1)
In tema di divieto di c.d. «contestazione a catena», i termini di efficacia della nuova ordinanza cautelare emessa per lo stesso fatto oggetto di precedente ordinanza, ovvero per fatti diversi commessi antecedentemente e legati ad esso dal rapporto di connessione qualificata di cui alla prima parte dell'art. 297, comma 3, c.p.p., decorrono dal giorno in cui è stata notificata o eseguita la prima, se il quadro legittimante la seconda misura era già desumibile anteriormente ad essa, mentre decorrono dal momento in cui è emerso il quadro indiziante — inteso come notizia del fatto-reato e presenza delle condizioni legittimanti la custodia — se questo si è reso concreto in una data successiva al primo provvedimento, dovendosi escludere, ai fini della valutazione di «desumibilità degli atti» e della conseguente retrodatazione di efficacia dell'ulteriore provvedimento, la rilevanza delle sole acquisizioni precedenti alla prima ordinanza, qualora quella successiva sia emanata in pendenza della fase delle indagini preliminari.