(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 297, comma terzo, c.p.p., il quale fa divieto di applicare la così detta contestazione a catena, il termine al quale riferire la “desumibilità dagli atti” è diverso a seconda che in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare sia o meno intervenuto rinvio a giudizio, al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare, poiché, nella prima ipotesi (prevista dalla seconda parte dell'art. 297, comma terzo), la desumibilità dagli atti deve farsi risalire ad epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio, mentre, nella seconda ipotesi (prevista dalla prima parte dell'art. 297, comma terzo), la desumibilità dagli atti deve essere riferita ad epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare.