(massima n. 1)
Agli effetti di quanto previsto dall'art. 297 terzo comma c.p.p., l'esclusione della continuazione o del vincolo della connessione teleologica fra il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed i singoli reati fine deve essere adeguatamente motivata dal giudice del riesame, in quanto il carattere specialistico del programma criminoso, finalizzato alla commissione di reati connessi al traffico illecito delle sostanze stupefacenti, non consente di negare, sulla base di una semplice massima d'esperienza, che i singoli reati fine siano stati ideati sin dal momento costitutivo dell'associazione.