(massima n. 1)
La retrodatazione della misura custodiale non vale per la fase successiva all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio ordinario o abbreviato ovvero della sentenza di applicazione della pena su richiesta, stante l'inapplicabilitą dell'art. 297, comma terzo, c.p.p. in mancanza di specifica disposizione di legge (in motivazione, la Corte ha chiarito che l'«omissione» legislativa si giustifica, in quanto solo nella fase delle indagini preliminari si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari).