(massima n. 1)
Nel caso di pluralitā di ordinanze applicative della medesima misura cautelare la regola dettata dall'art. 297, comma 3, c.p.p., secondo cui i termini di durata massima della misura decorrono dal giorno in cui č stata eseguita o notificata la prima di dette ordinanze opera, finché non sia intervenuto il rinvio a giudizio, indipendentemente (quando sussista il requisito della connessione qualificata) dalla circostanza che i fatti posti a base delle ordinanze successive fossero o non fossero desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, dovendosi ritenere che la condizione della non desumibilitā, prevista dall'ultima parte della citata disposizione normativa per la non operativitā della suddetta regola, sia richiesta solo per il caso che le successive ordinanze siano state emesse dopo il rinvio a giudizio. (Mass. redaz.).