(massima n. 1)
Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di pił ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., opera indipendentemente dalla possibilitą, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilitą di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.