(massima n. 1)
La retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., della decorrenza dei termini di custodia cautelare alla data della esecuzione o notificazione di una prima ordinanza cautelare, cui ne siano seguite altre relative a fatti diversi, non opera qualora questi ultimi formino oggetto di un diverso procedimento e non siano in rapporto di connessione qualificata (quale indicato nella citata disposizione normativa) con gli altri ai quali si riferisce la prima ordinanza, nulla rilevando, in tale situazione, il momento della desumibilitą dagli atti degli elementi indizianti atti a giustificare l'emissione delle ordinanze successive.