(massima n. 1)
La regola della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, nel caso di emissione di pił ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, trova applicazione pur quando, in assenza di connessione qualificata, si sia proceduto separatamente, sempre che i fatti siano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza e gli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza fossero gią desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente.