(massima n. 1)
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio del beni patrimoniali indisponibili perché «destinati ad un pubblico servizio» ai sensi dell'art. 826, terzo comma c.c. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (conseguentemente, nella specie, il fatto che il terreno sia stato acquistato dal Comune di Roma nel 1884 per realizzare una «passeggiata pubblica» o parco e che sia stato iscritto nell'inventario dei beni demaniali comunali, in difetto della concreta ed attuale destinazione al pubblico servizio, non è sufficiente per riconoscere al bene il carattere della indisponibilità).