(massima n. 2)
In tema di rapporti tra estinzione di misure cautelari personali e computo dei relativi termini di durata, poichč l'art. 297, comma terzo, prima parte, c.p.p. non pone una deroga ai principi dettati dall'art. 300 c.p.p., č ininfluente la mancata emissione di una nuova ordinanza cautelare in caso di riqualificazione giuridica del fatto contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio o nella sentenza di condanna di primo grado, salvo che ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.