(massima n. 1)
Quando nei confronti dello stesso imputato sono emesse in distinti procedimenti pendenti dinanzi alla medesima autoritą giudiziaria ordinanze di custodia cautelare per fatti diversi tra i quali non sussiste la connessione qualificata prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., ai fini della valutazione circa la conoscibilitą, da parte del pubblico ministero, degli elementi giustificativi della seconda ordinanza al momento di emissione della prima e della conseguente retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia, sono irrilevanti sia la provenienza delle notizie di reato da parte di autoritą di polizia diverse, sia l'eventuale assegnazione dei procedimenti a magistrati diversi dello stesso ufficio.