(massima n. 1)
Anche nel caso di pił ordinanze cautelari emesse in distinti procedimenti dinanzi alla medesima autoritą giudiziaria nei confronti della stessa persona per fatti diversi non legati dalla connessione qualificata prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., opera la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia allorché le notizie di reato siano pervenute a quella autoritą precedentemente all'adozione della prima misura, a nulla rilevando la conoscenza effettiva, da parte di essa, della notizia sulla quale si fonda la misura ulteriore.