(massima n. 1)
Nell'ambito del periodo di sospensione dei termini disposto dall'art. 304, secondo comma, c.p.p. non opera il congelamento dei giorni di udienza di cui all'art. 297, quarto comma, c.p.p., essendo questi ultimi gią oggetto del (pił ampio) periodo di sospensione. Per il calcolo della durata di custodia cautelare ex art. 304, sesto comma in relazione al quarto comma, c.p.p. rileva il periodo di sospensione aumentato dell'eventuale tempo intercorso tra il dies a quo di cui alle lett. b), c), d) del primo comma dell'art. 303 e l'ordinanza di sospensione: tempo, quest'ultimo, computato alla stregua dell'art. 297, quarto comma, c.p.p.