(massima n. 1)
Il criterio generale di computo dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 297, comma 4, c.p.p. non trova applicazione qualora i suddetti termini siano stati sospesi ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., applicandosi in tale ipotesi soltanto la disciplina dettata dalla seconda delle indicate disposizioni normative, per la quale ugualmente — così come previsto dall'art. 297, comma 4 — non si tiene conto dei giorni d'udienza e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza.