(massima n. 1)
Il congelamento dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 297, comma quarto, c.p.p., e la sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma secondo, c.p.p., sono istituti diversi e indipendenti: il primo opera ex lege e solo sui giorni di udienza e su quelli necessari per la deliberazione della sentenza; l'altro richiede, invece, uno specifico provvedimento di sospensione e incide anche sugli intervalli e i tempi morti. Peraltro tali istituti non sono cumulabili, nel senso che in presenza della sospensione disposta a norma dell'art. 304, comma secondo, non può operare anche il congelamento dei tempi di udienza ex art. 297, comma quarto, essendo tale effetto ricompreso nel più ampio effetto sospensivo, restando in esso assorbito.