(massima n. 1)
In tema di congelamento e di sospensione dei termini procedurali va affermata la totale diversitą dei due istituti e la loro applicabilitą in via alternativa nel computo dei termini della fase processuale; con la conseguenza dell'esclusione del cumulo dei due periodi di sospensione. Infatti l'istituto del congelamento dei termini si applica ope legis, ed opera solo in relazione ai giorni di udienza ed a quelli necessari per la deliberazione, incidendo solo sui termini di fase; mentre quello della sospensione opera in virtł di un provvedimento del giudice, e comprende i cosiddetti tempi morti (intervalli tra le udienze e tra le udienze e la deliberazione), incidendo non solo sui termini di fase ma anche su quelli di durata complessiva della misura cautelare.