(massima n. 1)
Il c.d. «congelamento» dei termini di fase della custodia catuelare, previsto dall'art. 297, comma 4, c.p.p. per i giorni in cui si tiene udienza e per quelli impiegati per la deliberazione della sentenza, opera anche con riguardo ai termini la cui durata sia stata prolungata in base alla diversa e non incompatibile disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, c.p.p.