(massima n. 2)
La coesistenza dell'esecuzione da parte di un medesimo soggetto, il quale versi nella duplice situazione giuridica di imputato e condannato, di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 e di una misura cautelare, consentita dal disposto del secondo comma dell'art. 298 c.p.p., non deroga al principio secondo cui uno stesso giorno (o periodo) di privazione della libertà personale non può essere autonomamente imputato a due diverse pene; come si evince dal quinto comma dell'art. 297 stesso codice, infatti, per quel che concerne la misura cautelare, la coesistenza è limitata al computo ed al decorso dei termini massimi di durata ed il relativo periodo non può essere computato ai fini della determinazione della pena da eseguire ai sensi dell'art. 657, primo comma, c.p.p.