(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 297, comma terzo, c.p.p., per fatti «non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio» devono intendersi quelli per cui non sono ancora acquisiti, al momento della chiusura delle indagini in ordine ad altro reato contemplato in una precedente ordinanza cautelare e legato da qualificata connessione, gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dal fatto che il P.M. ne abbia notizia storica.