(massima n. 1)
La retrodatazione della misura custodiale non vale per la fase del dibattimento, nella quale il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio, ed ove non č prevista la possibilitā di una retrodatazione del secondo decreto di citazione al primo, anche se riferito allo stesso reato per cui č stato emanato l'altro; ciō in quanto l'art. 297, comma terzo, c.p.p. č inapplicabile alla fase del dibattimento in mancanza di specifica disposizione di legge. (Nella specie l'imputato era stato tratto a giudizio con due decreti dopo essere stato raggiunto da due misure di custodia cautelare per reato associativo riconosciuto come unico, ed i termini della fase dibattimentale erano stati correttamente computati dal secondo decreto di rinvio a giudizio).