(massima n. 1)
In tema di durata massima dei termini di custodia cautelare, mentre l'art. 297, comma quarto, c.p.p. introduce l'istituto del cosiddetto «congelamento», in forza del quale, limitatamente ai termini di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui sono tenute le udienze e quelli necessari per la deliberazione della sentenza non si computano, l'art. 304, comma secondo, c.p.p. prevede, in caso di dibattimenti particolarmente complessi, la sospensione dei termini di custodia cautelare, per effetto di un provvedimento del giudice, operante anche sugli intervalli fra le udienze e tra queste e il momento di deliberazione della decisione (cosiddetti tempi morti). Poiché i due istituti sono completamente autonomi, nei casi in cui venga adottato il provvedimento previsto dal comma secondo dell'art. 304, di pił ampia portata temporale, il periodo di «congelamento» viene ad essere assorbito da quello di durata della sospensione, con la conseguenza della non cumulabilitą dei periodi stessi.