(massima n. 1)
La fuga all'estero dopo la commissione di un reato, in previsione dell'emissione di mandato o ordine di cattura, si risolve, dopo che il provvedimento restrittivo sia stato emesso, in un volontario sottrarsi all'esecuzione dello stesso e attribuisce la qualifica di latitante. Tale condizione permane (in caso di sopravvenuta impossibilitą di farla cessare a causa di arresto da parte dello Stato di rifugio, anche se questo sia avvenuto per fatti inerenti al procedimento che ha dato luogo al provvedimento sulla libertą personale e se sia noto il luogo di detenzione) fino a quando l'imputato non venga, all'esito della procedura di estradizione, consegnato all'autoritą italiana.