(massima n. 1)
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, c.p.p., spiega, alla luce dell'interpretazione adeguatrice del succitato art. 304 alla Costituzione, i suoi effetti anche nei confronti dell'imputato latitante, ponendo sin dall'inizio in posizione di parità gli imputati per i quali sia stata disposta la privazione della libertà personale e correlativamente evitando di privilegiare paradossalmente proprio quelli che si siano volontariamente sottratti alla custodia cautelare. Ne consegue che il provvedimento di sospensione ex art. 304, comma 2, c.p.p., che si pone come ricognitivo della particolare complessità del dibattimento, impedisce che il possibile, successivo arresto del latitante faccia scattare nei confronti di quest'ultimo il decorso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. prima che sia cessata la causa di sospensione. Ciò discende dalla natura oggettiva della causa di sospensione in questione che, in quanto tale prescinde dalla situazione dei singoli imputati né può essere alterata dal successivo arresto di uno di essi, sicché una possibile reiterazione del provvedimento di sospensione nei confronti dell'ex latitante si risolverebbe in un mero formalismo.