(massima n. 1)
Le risultanze delle intercettazioni disposte, ai sensi dell'art. 295, comma 3, c.p.p., al fine di agevolare le ricerche del latitante possono essere utilizzate anche ai fini probatori quando risultino di fatto osservate le garanzie e le prescrizioni di cui agli artt. 266 e seguenti c.p.p. operando, in caso contrario, nonostante la mancanza di un espresso richiamo, il regime dei divieti di utilizzazione dettato dall'art. 271 c.p.p.