(massima n. 1)
I risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati ai fini probatori anche in procedimenti diversi, stante l'espresso rinvio operato dall'art. 295, comma 3, all'art. 270 c.p.p., dichiarato applicabile, in quanto possibile, anche alle intercettazioni volte ad agevolare le ricerche del latitante. (La S.C. ha chiarito che il rinvio dell'art. 270 c.p.p. non può avere, come unica soluzione, quella di richiamare le garanzie difensive previste dai commi 2 e 3 di quest'ultima norma, avendo tali garanzie senso solo in relazione all'applicabilità del primo comma e, dunque, alla utilizzabilità probatoria dei risultati delle intercettazioni nel diverso procedimento e non prevedendo, del resto, l'art. 295, comma 3, alcuna altra limitazione che quella della pratica applicabilità — innegabile nel caso dell'art. 270 — delle norme richiamate).