(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, l'art. 309 c.p.p. (disponente che, in seguito alla presentazione di istanza d'esame, entro 5 giorni siano trasmessi al giudice dell'impugnazione a pena d'inefficacia dell'ordinanza che applica la misura, gli atti presentati al Gip ai sensi dell'art. 291 c.p.p.) non può ritenersi violato quando l'autorità procedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo tribunale, in quanto già trasmessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato. (Fattispecie nella quale l'unico difensore degli indagati aveva presentato per ciascuno separate istanze di riesame, pur trovandosi essi nella stessa posizione processuale ed essendo stati eseguiti contestualmente i relativi provvedimenti coercitivi; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato che, pur essendo stati formati tre distinti fascicoli presso il tribunale del riesame, il difensore, avendo avuto cognizione degli atti relativi a uno di essi, non poteva non conoscere anche gli altri).