(massima n. 1)
Nessuna nullitā o caducazione č comminata in conseguenza dell'omesso deposito in cancelleria, previsto dall'art. 293, terzo comma, c.p.p., degli atti presentati dal P.M. a sostegno della richiesta di ordinanza di custodia cautelare: l'unico effetto derivante da tale ritardo č esclusivamente riferibile al dies a quo per il computo dei termini per proporre impugnazione.