(massima n. 1)
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il deposito in cancelleria, previsto a beneficio del difensore dall'art. 293, comma 3, c.p.p., delle ordinanze applicative delle misure dopo la loro notificazione o esecuzione non deve necessariamente precedere l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 stesso codice e neppure deve necessariamente aver luogo con carattere di immediatezza, non contenendo l'articolo anzidetto alcuna disposizione in tal senso; né l'inosservanza di tale adempimento può costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità alcuna, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., dal momento che l'assistenza dell'imputato è comunque assicurata dall'avviso al difensore previsto dal successivo art. 294, comma 4, nonché dalle modalità stesse dell'interrogatorio, che deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 stesso codice, di per sè idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali deve essere impostata la risposta difensiva. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha sottolineato come esso non si ponga in contrasto né con l'art. 3, né con l'art. 24 della Costituzione, in tal modo ritenendo manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale in parte qua degli artt. 293, 294 e 302 c.p.p.).