(massima n. 1)
Non č necessaria, ai fini della validitā dell'interrogatorio di soggetto che, colpito da ordinanza di custodia cautelare, si sia costituito in carcere, la contestuale notifica di detta ordinanza, quando, nello stesso interrogatorio, svoltosi con l'assistenza del difensore, si sia provveduto alla contestazione del fatto e alla indicazione delle fonti di prova.