(massima n. 2)
In materia di misure cautelari personali, per «contestazione del reato», anche ai fini dell'art. 275 comma terzo c.p.p., va ritenuta l'ordinanza nel suo complesso, comprensiva della motivazione, e non soltanto il «capo di imputazione», non menzionato dall'art. 292, che richiede, a pena di nullitą, la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta. Ciņ trova conferma nell'art. 293 c.p.p., secondo il quale, nell'eseguire l'ordinanza, l'ufficiale o agente incaricato deve consegnare all'indagato copia dell'intero provvedimento, dal cui complesso egli prende conoscenza degli esatti termini della contestazione per valutare l'opportunitą di chiederne il riesame o di impugnarlo.